Accertamenti su assegno di mantenimento

ACCERTAMENTI ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Accertamenti utili all’ottenimento dell’assegno
Con la separazione legale, sia essa consensuale o giudiziale, il vincolo matrimoniale viene sospeso, ma non si annulla definitivamente come accade con il divorzio. Durante il periodo che intercorre tra separazione e divorzio, lo status giuridico di coniuge resta invariato: vengono sospesi soltanto i doveri affettivi e collaborativi, mentre l’obbligo di assistenza materiale rimane in vigore. Questo comporta l’eventuale attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente piĂ¹ debole, ossia privo di reddito oppure con un reddito insufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso.
Ăˆ possibile, nel tempo, modificare le condizioni dell’assegno di mantenimento, sia nei confronti dell’ex coniuge che dei figli. Tuttavia, sarĂ il Tribunale a pronunciarsi su eventuali richieste di revoca o variazione, dopo aver ascoltato entrambe le parti coinvolte. Le cause piĂ¹ frequenti di revoca dell’assegno per l’ex coniuge sono due:
– l’avvio di una stabile attività lavorativa che assicuri l’autonomia economica;
– il nuovo matrimonio del beneficiario.
La convivenza, invece, non comporta automaticamente la perdita del diritto al mantenimento, a meno che non venga dimostrato un cambiamento sostanziale della situazione economica.
Ăˆ bene ricordare che il coniuge obbligato a corrispondere il mantenimento, anche se si risposa, non è esonerato dai doveri economici derivanti dalla separazione.
Il discorso cambia per quanto riguarda il mantenimento dei figli: qui l’interesse da tutelare è quello della loro crescita e del benessere psico-fisico. L’obbligo di mantenimento non decade al compimento dei 18 anni, ma prosegue fino a quando il figlio non raggiunge una stabile indipendenza economica. Se il figlio maggiorenne rifiuta consapevolmente occasioni lavorative idonee, il giudice puĂ² valutare la riduzione o la cessazione del mantenimento.
Tuttavia, secondo la Cassazione civile, Sezione I – Sentenza n. 8221/2006, va distinta la rinuncia a una proposta lavorativa dannosa o incoerente con il percorso formativo, dalla negligenza o dalla volontà di restare inoccupati senza giustificazioni valide.
REVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: I CASI COMUNI E LE INDAGINI NECESSARIE
- Raccolta di prove su attivitĂ lavorative non dichiarate
- Accertamento di convivenze stabili (more uxorio)
- Verifica dello stile di vita del coniuge o dei figli maggiorenni
- Controllo sull’attuale situazione occupazionale
- Identificazione del nuovo partner o coniuge
- Ricerca di eventuali nuove attivitĂ imprenditoriali
- Monitoraggio di investimenti recentemente effettuati
- Individuazione di nuove proprietĂ immobiliari acquisite
- Avvio di nuove iniziative economiche o professionali
- Analisi delle variazioni nei redditi percepiti