Accertamenti su assegno di mantenimento
ACCERTAMENTI ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Accertamenti utili all’ottenimento dell’assegno
Con la separazione legale, sia essa consensuale o giudiziale, il vincolo matrimoniale viene sospeso, ma non si annulla definitivamente come accade con il divorzio. Durante il periodo che intercorre tra separazione e divorzio, lo status giuridico di coniuge resta invariato: vengono sospesi soltanto i doveri affettivi e collaborativi, mentre l’obbligo di assistenza materiale rimane in vigore. Questo comporta l’eventuale attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, ossia privo di reddito oppure con un reddito insufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso.
È possibile, nel tempo, modificare le condizioni dell’assegno di mantenimento, sia nei confronti dell’ex coniuge che dei figli. Tuttavia, sarà il Tribunale a pronunciarsi su eventuali richieste di revoca o variazione, dopo aver ascoltato entrambe le parti coinvolte. Le cause più frequenti di revoca dell’assegno per l’ex coniuge sono due:
– l’avvio di una stabile attività lavorativa che assicuri l’autonomia economica;
– il nuovo matrimonio del beneficiario.
La convivenza, invece, non comporta automaticamente la perdita del diritto al mantenimento, a meno che non venga dimostrato un cambiamento sostanziale della situazione economica.
È bene ricordare che il coniuge obbligato a corrispondere il mantenimento, anche se si risposa, non è esonerato dai doveri economici derivanti dalla separazione.
Il discorso cambia per quanto riguarda il mantenimento dei figli: qui l’interesse da tutelare è quello della loro crescita e del benessere psico-fisico. L’obbligo di mantenimento non decade al compimento dei 18 anni, ma prosegue fino a quando il figlio non raggiunge una stabile indipendenza economica. Se il figlio maggiorenne rifiuta consapevolmente occasioni lavorative idonee, il giudice può valutare la riduzione o la cessazione del mantenimento.
Tuttavia, secondo la Cassazione civile, Sezione I – Sentenza n. 8221/2006, va distinta la rinuncia a una proposta lavorativa dannosa o incoerente con il percorso formativo, dalla negligenza o dalla volontà di restare inoccupati senza giustificazioni valide.
REVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: I CASI COMUNI E LE INDAGINI NECESSARIE
- Raccolta di prove su attività lavorative non dichiarate
- Accertamento di convivenze stabili (more uxorio)
- Verifica dello stile di vita del coniuge o dei figli maggiorenni
- Controllo sull’attuale situazione occupazionale
- Identificazione del nuovo partner o coniuge
- Ricerca di eventuali nuove attività imprenditoriali
- Monitoraggio di investimenti recentemente effettuati
- Individuazione di nuove proprietà immobiliari acquisite
- Avvio di nuove iniziative economiche o professionali
- Analisi delle variazioni nei redditi percepiti